Art. 734 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Licenze ed attestati

Articolo 734 - codice della navigazione

(1)I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell’ENAC, emanati in conformità all’articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
L’ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità psicofisica. (2)
L’ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.

Articolo 734 - Codice della navigazione

(1)I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell’ENAC, emanati in conformità all’articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
L’ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità psicofisica. (2)
L’ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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