Art. 733 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Personale non di volo

Articolo 733 - codice della navigazione

(1) Il personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.(2)

Articolo 733 - Codice della navigazione

(1) Il personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
(2) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 7 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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