Art. 732 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Personale di volo

Articolo 732 - codice della navigazione

(1)Il personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Articolo 732 - Codice della navigazione

(1)Il personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito dall’art. 4, L. 13.05.1983, n. 213 è stato, poi, così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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