Art. 727 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Soccorso ad aeromobili in pericolo

Articolo 727 - codice della navigazione

Il direttore di aeroporto, che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorità, che possano utilmente intervenire.
Quando l’autorità aeronautica non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare. (1)

Articolo 727 - Codice della navigazione

Il direttore di aeroporto, che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorità, che possano utilmente intervenire.
Quando l’autorità aeronautica non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare. (1)

Note

(1) La rubrica del Titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
” TITOLO TERZO. Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi”.

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