(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Si riporta di seguito il testo previgente:
“(Apertura al traffico di aerodromi privati) L’apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad usi speciali è sottoposta all’autorizzazione del Ministro per l’aeronautica.
Per esigenze di pubblico interesse il ministro può inoltre dichiarare aperti al traffico determinati aerodromi privati; in tal caso è dovuto all’esercente un’indennità da determinarsi a norma del regolamento.”.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 5 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall’ENAC con proprio regolamento.”.
(3) La rubrica del Titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
” TITOLO TERZO. Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi”.