Art. 705 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Compiti del gestore aeroportuale

Articolo 705 - codice della navigazione

(1)Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L’idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, é attestata dalla certificazione rilasciata dall’ENAC. (2)
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale: (3)
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
b) organizza l’attività aeroportuale al fine di garantire l’efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico; (4)
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all’articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l’attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, [al fine dell’emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali]; (5)
e bis) propone all’ENAC l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per l’inosservanza delle condizioni d’uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; (6)
e ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell’ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto; (6)
f) fornisce tempestivamente notizie all’ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull’area di movimento dell’aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell’ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti. (7) (8)

Articolo 705 - Codice della navigazione

(1)Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L’idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, é attestata dalla certificazione rilasciata dall’ENAC. (2)
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale: (3)
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
b) organizza l’attività aeroportuale al fine di garantire l’efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico; (4)
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all’articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l’attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, [al fine dell’emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali]; (5)
e bis) propone all’ENAC l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per l’inosservanza delle condizioni d’uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali; (6)
e ter) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell’ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto; (6)
f) fornisce tempestivamente notizie all’ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull’area di movimento dell’aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell’ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti. (7) (8)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 4 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006. .
(3) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 4 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006. 
(4) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 4 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006. 
(5) Le parole tra parentesi quadre cosntenute nella presente lettera sono state soppresse dall’art. 4 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.
(6) La presente lettera è stata inserita dall’art. 4 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.
(7) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 4 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
“h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.”
(8) La rubrica del Titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

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