Art. 694 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Aeroporti privati

Articolo 694 - codice della navigazione

(1)Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l’ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall’ENAC. (2) (3)

Articolo 694 - Codice della navigazione

(1)Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l’ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall’ENAC. (2) (3)

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, è stato, poi, così modificato dall’art. 3 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.
(3) La rubrica del Titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

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