Art. 691 bis – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Fornitura dei servizi della navigazione aerea

Articolo 691 bis - codice della navigazione

Fatta salva l’attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra e assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.
L’Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando specifici atti d’intesa con l’ENAC da sottoporre all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale. (2)(1)

Articolo 691 bis - Codice della navigazione

Fatta salva l’attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra e assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.
L’Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando specifici atti d’intesa con l’ENAC da sottoporre all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale. (2)(1)

Note

(1) Il presente articolo, inserito dall’art. 2, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, è stato, poi, così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:
” Fatta salva l’attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
La società Enav, sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra ed assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.
L’Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l’ENAC, da sottoporre all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
Sono fatte salve le attribuzioni dell’Aeronautica militare in materia di meteorologia generale. “.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 28, D.L. 12.09.2014, n. 133 con decorrenza dal 13.09.2014, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 11.11.2014, n. 164 con decorrenza dal 12.11.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“L’Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti d’intesa con l’ENAC da sottoporre all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.”.

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