Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
1. il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
2. l’intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l’autorizzazione.