Art. 682 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Provvedimento di autorizzazione

Articolo 682 - codice della navigazione

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
1. il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
2. l’intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l’autorizzazione.

Articolo 682 - Codice della navigazione

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
1. il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di giustizia;
2. l’intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;
3. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce l’autorizzazione.

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