Art. 68 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti

Articolo 68 - codice della navigazione

Coloro che esercitano un’attività nell’interno dei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell’esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all’iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette. (1)

Articolo 68 - Codice della navigazione

Coloro che esercitano un’attività nell’interno dei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell’esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate può sottoporre all’iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette. (1)

Note

(1) Le associazioni sindacali fasciste, citate nel presente articolo, sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 369.

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