Art. 670 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo proprietario

Articolo 670 - codice della navigazione

Quando l’espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell’armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore.
Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione del divieto di cui all’articolo 658, terzo comma.
Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore.

Articolo 670 - Codice della navigazione

Quando l’espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori dell’armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore.
Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione del divieto di cui all’articolo 658, terzo comma.
Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non armatore.

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