Art. 67 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

Articolo 67 - codice della navigazione

Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

Articolo 67 - Codice della navigazione

Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

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