Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell’articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto.
L’ammontare della cauzione prestata dall’aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.
Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell’incanto precedente, il giudice dell’esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico dell’aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l’aggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del creditore istante.