Art. 66 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti

Articolo 66 - codice della navigazione

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.

Articolo 66 - Codice della navigazione

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.

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