Art. 658 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Persone ammesse a fare offerte

Articolo 658 - codice della navigazione

Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell’ordinanza di vendita.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietari

Articolo 658 - Codice della navigazione

Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell’ordinanza di vendita.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietari

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