Art. 653 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Domanda di vendita

Articolo 653 - codice della navigazione

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 643.
Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell’articolo 643 il ricorso notificato e l’estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell’articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l’atto di pignoramento, con il certificato di cui all’ultimo comma dell’articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

Articolo 653 - Codice della navigazione

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 643.
Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell’articolo 643 il ricorso notificato e l’estratto del registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell’articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l’atto di pignoramento, con il certificato di cui all’ultimo comma dell’articolo 650 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.

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