Art. 646 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Provvedimenti per impedire la partenza della nave

Articolo 646 - codice della navigazione

Il giudice competente a sensi dell’articolo 643, e, ove ricorra l’urgenza, il comandante del porto, o l’autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.

Articolo 646 - Codice della navigazione

Il giudice competente a sensi dell’articolo 643, e, ove ricorra l’urgenza, il comandante del porto, o l’autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.

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