Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell’articolo 628, risulta che il valore della nave o l’ammontare dei proventi è superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina l’integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.
Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente indicati dall’armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi dell’articolo 641.