Art. 63 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Manovre disposte d'ufficio

Articolo 63 - codice della navigazione

Il comandante del porto può ordinare l’ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.
L’autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l’esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Articolo 63 - Codice della navigazione

Il comandante del porto può ordinare l’ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.
L’autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l’esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

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