Art. 628 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Formazione dello stato attivo

Articolo 628 - codice della navigazione

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell’articolo 621. Egli può disporre anche d’ufficio accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall’armatore o sulla consistenza e l’ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il procedimento.

Articolo 628 - Codice della navigazione

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell’articolo 621. Egli può disporre anche d’ufficio accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall’armatore o sulla consistenza e l’ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il procedimento.

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