Art. 62 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Movimento delle navi nel porto

Articolo 62 - codice della navigazione

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l’ammaramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.

Articolo 62 - Codice della navigazione

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l’ammaramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.

Istituti giuridici

Novità giuridiche