Art. 618 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Riapertura del regolamento

Articolo 618 - codice della navigazione

Nella ipotesi di cui all’articolo 479, il pretore su istanza dell’armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.

Articolo 618 - Codice della navigazione

Nella ipotesi di cui all’articolo 479, il pretore su istanza dell’armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.

Istituti giuridici

Novità giuridiche