Art. 614 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Adunanza di discussione

Articolo 614 - codice della navigazione

Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all’esame degli atti indicati nel primo comma dell’articolo 612 e dei documenti prodotti.
Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.
Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell’articolo 154 del codice di procedura civile.

Articolo 614 - Codice della navigazione

Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all’esame degli atti indicati nel primo comma dell’articolo 612 e dei documenti prodotti.
Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.
Il termine di deposito può essere prorogato a norma dell’articolo 154 del codice di procedura civile.

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