Art. 600 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Funzioni del consulente tecnico

Articolo 600 - codice della navigazione

Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, ed interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.
Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

Articolo 600 - Codice della navigazione

Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, ed interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.
Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

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