Art. 60 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Autorità competenti

Articolo 60 - codice della navigazione

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell’ispettorato compartimentale e al capo dell’ispettorato di porto.

Articolo 60 - Codice della navigazione

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell’ispettorato compartimentale e al capo dell’ispettorato di porto.

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