Art. 59 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

Articolo 59 - codice della navigazione

Le concessioni per l’impianto e per l’esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all’articolo 56, sono fatte dall’amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all’articolo precedente.
L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall’autorità preposta all’esercizio della navigazione interna.
L’impianto e l’esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relative, oltre a quelle dei due commi precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l’autorizzazione del ministro per i trasporti.

Articolo 59 - Codice della navigazione

Le concessioni per l’impianto e per l’esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all’articolo 56, sono fatte dall’amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all’articolo precedente.
L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall’autorità preposta all’esercizio della navigazione interna.
L’impianto e l’esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relative, oltre a quelle dei due commi precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l’autorizzazione del ministro per i trasporti.

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