Art. 587 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Foro della pubblica amministrazione

Articolo 587 - codice della navigazione

Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.

Articolo 587 - Codice della navigazione

Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.

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