Art. 580 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Autorità competente

Articolo 580 - codice della navigazione

La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d’arrivo della maggior parte dei naufraghi.
Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l’autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d’inchiesta, con dichiarazione dell’impedimento a costituire la commissione inquirente, l’inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave. (1)
Il Ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

Articolo 580 - Codice della navigazione

La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d’arrivo della maggior parte dei naufraghi.
Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l’autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d’inchiesta, con dichiarazione dell’impedimento a costituire la commissione inquirente, l’inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave. (1)
Il Ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 02.02.2001, n. 28, con decorrenza dal 16.03.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
“Il Ministro per le comunicazioni, designa la commissione competente, nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l’autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale di inchiesta sommaria, con dichiarazione dell’impedimento a costituire la commissione inquirente.”

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