Art. 579 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inchiesta formale

Articolo 579 - codice della navigazione

L’inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall’autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d’ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa. (1)
Se l’autorità competente ritiene di non disporre d’ufficio l’inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al Ministro per le comunicazioni. (2)
L’inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
[L’inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l’obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino.](3)

Articolo 579 - Codice della navigazione

L’inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall’autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d’ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa. (1)
Se l’autorità competente ritiene di non disporre d’ufficio l’inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al Ministro per le comunicazioni. (2)
L’inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
[L’inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l’obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino.](3)

Note

(1) Le associazioni sindacali fasciste, citate nel presente comma, sono state soppresse in virtù del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 369.
(2) Il Ministro per la comunicazioni, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione.
(3) Il presente comma aggiunto dall’art. 14, D.Lgs. 02.02.2001, n. 28, con decorrenza dal 16.03.2001, è stato poi abrogato dall’art. 14, comma 2, lett. b), D.Lgs. 22.04.2020, n. 37, con decorrenza dal 10.06.2020.

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