Art. 572 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Surrogazione dell'indennità alla nave

Articolo 572 - codice della navigazione

Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave:
a. le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;
b. le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;
c. le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l’assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell’ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;
d. le indennità di assicurazione.

Articolo 572 - Codice della navigazione

Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave:
a. le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;
b. le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;
c. le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l’assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell’ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;
d. le indennità di assicurazione.

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