Art. 567 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pubblicità dell'ipoteca

Articolo 567 - codice della navigazione

Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull’atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.
L’ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l’iscrizione.

Articolo 567 - Codice della navigazione

Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull’atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.
L’ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l’iscrizione.

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