Art. 565 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Concessione d'ipoteca su nave

Articolo 565 - codice della navigazione

Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.

Articolo 565 - Codice della navigazione

Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.

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