Art. 55 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

Articolo 55 - codice della navigazione

La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l’esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del presidente della Repubblica , previo parere del Consiglio di Stato.
L’autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l’amministrazione non ha accolta la domanda dell’interessato.
L’autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall’autorità marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente.

Articolo 55 - Codice della navigazione

La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l’esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del presidente della Repubblica , previo parere del Consiglio di Stato.
L’autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l’amministrazione non ha accolta la domanda dell’interessato.
L’autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall’autorità marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente.

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