La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l’esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del presidente della Repubblica , previo parere del Consiglio di Stato.
L’autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l’amministrazione non ha accolta la domanda dell’interessato.
L’autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall’autorità marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente.