Art. 542 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Abbandono del nolo

Articolo 542 - codice della navigazione

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a. quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l’assicurato;
b. quando la nave si presume perita.

Articolo 542 - Codice della navigazione

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a. quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l’assicurato;
b. quando la nave si presume perita.

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