Art. 527 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Ricorso di terzi danneggiati da urto

Articolo 527 - codice della navigazione

L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall’armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.
Negli stessi limiti sono a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per resistere, con il consenso dell’assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell’armatore, è inferiore al minimo previsto nell’articolo 276, l’assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l’ammontare complessivo del minimo stesso e dell’indennità, spettante all’assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest’ultima.

Articolo 527 - Codice della navigazione

L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall’armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.
Negli stessi limiti sono a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per resistere, con il consenso dell’assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell’armatore, è inferiore al minimo previsto nell’articolo 276, l’assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l’ammontare complessivo del minimo stesso e dell’indennità, spettante all’assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest’ultima.

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