Art. 522 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Aggravamento del rischio

Articolo 522 - codice della navigazione

Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde se, per fatto dell’assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l’avrebbe dato alle medesime condizioni.
Tuttavia l’assicuratore risponde se il mutamento o l’aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all’assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l’assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull’avvenimento del sinistro o sulla misura dell’indennità in conseguenza di questo dovuta dall’assicuratore.

Articolo 522 - Codice della navigazione

Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde se, per fatto dell’assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l’avrebbe dato alle medesime condizioni.
Tuttavia l’assicuratore risponde se il mutamento o l’aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all’assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l’assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull’avvenimento del sinistro o sulla misura dell’indennità in conseguenza di questo dovuta dall’assicuratore.

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