Art. 500 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Prescrizione

Articolo 500 - codice della navigazione

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Articolo 500 - Codice della navigazione

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Istituti giuridici

Novità giuridiche