Art. 50 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Disciplina dell'uso di beni demaniali

Articolo 50 - codice della navigazione

Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l’uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata. (1)

Articolo 50 - Codice della navigazione

Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l’uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata. (1)

Note

(1) E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativamente ai cosiddetti “privilegi aragonesi” ed al presente articolo in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost. (C. cost. 05 12.12.1972, n. 176 , G.U. 20.12.1972, n. 329).

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