Art. 5 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione

Articolo 5 - codice della navigazione

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull’applicazione delle leggi in generale dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l’atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l’aeromobile appartiene.

Articolo 5 - Codice della navigazione

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull’applicazione delle leggi in generale dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l’atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l’aeromobile appartiene.

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