Art. 488 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Danni non derivanti da collisione materiale

Articolo 488 - codice della navigazione

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.

Articolo 488 - Codice della navigazione

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.

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