Art. 484 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Urto per colpa comune

Articolo 484 - codice della navigazione

Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.

Articolo 484 - Codice della navigazione

Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.

Istituti giuridici

Novità giuridiche