La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall’autorità che ha fatto la concessione. (1)
La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall’autorità che ha fatto la concessione. (1)
La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall’autorità che ha fatto la concessione. (1)
(1) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativamente ai cosiddetti “privilegi aragonesi” ed al presente articolo in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.(C. Cost. 05-12.12.1972, n. 176 , G.U. 20.12.1972, n. 329).
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