Art. 48 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

Articolo 48 - codice della navigazione

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall’autorità che ha fatto la concessione. (1)

Articolo 48 - Codice della navigazione

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall’autorità che ha fatto la concessione. (1)

Note

(1) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativamente ai cosiddetti “privilegi aragonesi” ed al presente articolo in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 Cost.(C. Cost. 05-12.12.1972, n. 176 , G.U. 20.12.1972, n. 329).

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