Art. 465 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Duplicati della polizza

Articolo 465 - codice della navigazione

Dell’originale della polizza ricevuto per l’imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell’articolo 463.
I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d’ordine di rilascio.

Articolo 465 - Codice della navigazione

Dell’originale della polizza ricevuto per l’imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell’articolo 463.
I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d’ordine di rilascio.

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