Art. 463 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco

Articolo 463 - codice della navigazione

La polizza ricevuto per l’imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali.
L’originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.
L’originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell’articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

Articolo 463 - Codice della navigazione

La polizza ricevuto per l’imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali.
L’originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.
L’originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell’articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

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