Art. 453 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Recesso del caricatore prima della partenza

Articolo 453 - codice della navigazione

Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d’uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

Articolo 453 - Codice della navigazione

Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d’uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

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