Art. 44 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione

Articolo 44 - codice della navigazione

In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all’autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l’utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
Se l’utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

Articolo 44 - Codice della navigazione

In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all’autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l’utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
Se l’utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

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