Art. 423 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Limiti del risarcimento

Articolo 423 - codice della navigazione

Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco. (1) (3)
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l’inesattezza non fu scientemente commessa. (2)

Articolo 423 - Codice della navigazione

Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco. (1) (3)
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l’inesattezza non fu scientemente commessa. (2)

Note

(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del c. 1del presente articolo in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. (C. cost. 11.11.1987 – 19.11.1987 n. 401, G.U. 02.12.1987 n. 51, Prima Serie Speciale).
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, L. 16.04.1954, n. 202.
(3) E’ costituzionalmente illegittimo l’ art. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti (C. Cost. 26.05.2005, n. 199).

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