Art. 409 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Responsabilità del vettore per danni alle persone

Articolo 409 - codice della navigazione

Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Articolo 409 - Codice della navigazione

Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.

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