Art. 397 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Indicazioni del biglietto di passaggio

Articolo 397 - codice della navigazione

Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

Articolo 397 - Codice della navigazione

Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

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