Art. 389 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Eccesso di durata del viaggio

Articolo 389 - codice della navigazione

Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell’ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Articolo 389 - Codice della navigazione

Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell’ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

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